IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI Visto l'art. 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione nella regione di punti franchi; Visto il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, recante norme di attuazione dello statuto della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche; Vista la delimitazione territoriale del porto di Cagliari di cui all'art. 1, comma 3, del sopra citato decreto legislativo n. 75 del 1998; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del sopra citato decreto puo' essere determinata ogni altra disposizione necessaria per l'operativita' della zona franca, da effettuarsi, su proposta della regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 che, tra l'altro, conferisce al Ministro per gli affari regionali la delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l'attuazione degli statuti delle regioni e delle province ad autonomia speciale; Ritenuto che e' necessario emanare ulteriori disposizioni per l'operativita' della zona franca di Cagliari; Vista la proposta della regione Sardegna di cui alle deliberazioni della giunta regionale del 25 luglio 2000 e del 27 febbraio 2001; Sentiti i Ministeri delle finanze, del tesoro del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell' artigianato e del commercio con l'estero, dell'interno, della sanita', ed il Dipartimento per le politiche comunitarie; Decreta: Art. 1. 1. La zona franca di Cagliari e' delimitata secondo quanto previsto dal comma 3, art. 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, cosi' come previsto dall'allegato dell'atto aggiuntivo 13 febbraio 1997 dell'accordo di programma 8 agosto 1995, sottoscritto con il Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Nella zona franca e' autorizzata qualsiasi attivita' di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi, cosi' come previsto dalle disposizioni del codice doganale comunitario e dalle relative norme di applicazione, dalle quali restano disciplinate le operazioni di introduzione, deposito, manipolazione, esportazione e riesportazione delle merci.