IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

  Visto  l'art.  12  dello  statuto speciale per la regione Sardegna,
approvato   con  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  3,  e
successive  modificazioni, che prevede l'istituzione nella regione di
punti franchi;
  Visto il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, recante norme di
attuazione   dello   statuto   della   regione  Sardegna  concernenti
l'istituzione di zone franche;
  Vista  la  delimitazione  territoriale del porto di Cagliari di cui
all'art.  1,  comma 3, del sopra citato decreto legislativo n. 75 del
1998;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 1, comma 2, del sopra citato
decreto  puo'  essere  determinata ogni altra disposizione necessaria
per  l'operativita'  della  zona  franca, da effettuarsi, su proposta
della regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000  che,  tra  l'altro,  conferisce  al  Ministro  per  gli  affari
regionali  la  delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri riguardanti l'attuazione degli statuti delle
regioni e delle province ad autonomia speciale;
  Ritenuto  che  e'  necessario  emanare  ulteriori  disposizioni per
l'operativita' della zona franca di Cagliari;
  Vista  la proposta della regione Sardegna di cui alle deliberazioni
della giunta regionale del 25 luglio 2000 e del 27 febbraio 2001;
  Sentiti  i Ministeri delle finanze, del tesoro del bilancio e della
programmazione  economica,  dell'industria,  del  commercio  e  dell'
artigianato   e  del  commercio  con  l'estero,  dell'interno,  della
sanita', ed il Dipartimento per le politiche comunitarie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La zona franca di Cagliari e' delimitata secondo quanto previsto
dal  comma  3,  art. 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75,
cosi'  come  previsto  dall'allegato dell'atto aggiuntivo 13 febbraio
1997  dell'accordo  di  programma  8 agosto 1995, sottoscritto con il
Ministero dei trasporti e della navigazione.
  2.  Nella  zona franca e' autorizzata qualsiasi attivita' di natura
industriale  o  commerciale  o  di prestazione di servizi, cosi' come
previsto  dalle  disposizioni del codice doganale comunitario e dalle
relative  norme  di applicazione, dalle quali restano disciplinate le
operazioni  di  introduzione, deposito, manipolazione, esportazione e
riesportazione delle merci.